Valutazione dei contributi scientifici
Procedimento di Revisione fra pari dei contributi presentati alla rivista PasSaggi Costituzionali
1. Principi generale del procedimento di revisione
1.1. Le procedure di revisione sono formalizzate in modo da garantire trasparenza, autonomia dei valutatori e, in generale, assenza di conflitti di interesse, secondo la disciplina seguente.
1.2. Non possono essere affidate revisioni di singoli articoli ai Direttori e ai componenti del Comitato Scientifico o del Comitato di Redazione della rivista.
1.3 Soltanto in casi eccezionali la Direzione può assumere direttamente la responsabilità della pubblicazione, segnalando la circostanza e le relative motivazioni in una nota nella prima pagina del contributo. In particolare, la Direzione può decidere di esentare dalla revisione i contributi consistenti in atti di convegni per i quali la Rivista procede alla pubblicazione integrale delle relazioni o degli interventi.
1.4 Sono sottoposti a revisione fra pari tutti i contributi pubblicati in ciascun fascicolo, fatto salvo quelli non rilevanti per le finalità che presiedono alla classificazione delle Riviste, quali ad esempio le schede bibliografiche, gli interventi a forum e/o le discussioni scientifiche, gli editoriali, le introduzioni o postfazioni di tipo meramente informativo, nonché tutto il materiale la cui paternità non è ascritta ad uno o più autori.
2. Proposta di pubblicazione dei contributi
2.1. La proposta di pubblicazione di ciascun contributo alla rivista è trasmessa alla Direzione direttamente dall’autore.
2.2. La Direzione effettua una prima valutazione editoriale, in ordine alla generale adeguatezza tematica del contributo proposto rispetto all’impostazione ed ai temi trattati nella Rivista, rispetto alla sussistenza dei requisiti minimi di scientificità del contributo nonché quanto al rispetto da parte dell’Autore del codice etico della Rivista.
2.3. La Direzione potrà affidare a questo scopo al Comitato di Redazione il compito di effettuare verifiche a campione per appurare l’esistenza di plagio ovvero di casi di auto-plagio.
3. Revisione fra pari
3.1. Qualora una proposta di pubblicazione sia preliminarmente accettata dalla Direzione ai sensi del punto 2.2, essa invia il contributo fatto pervenire dall’autore ad un valutatore esterno, che abbia almeno lo stesso grado accademico rivestito dall’autore.
3.2 Nella individuazione del valutatore per ciascun contributo, la Direzione opera in primo luogo selezionando colui che presenta una maggiore competenza sul tema del contributo, applicando in ogni caso criteri di rotazione.
3.3 Il contributo è trasmesso al valutatore esterno in forma pienamente anonimizzata, senza l’indicazione del nominativo dell’autore, ed omettendo eventuali riferimenti anche bibliografici che ne possano determinare la riconoscibilità. Al contempo, l’autore non viene in alcun modo messo a conoscenza del nominativo del referee esterno cui il contributo è stato trasmesso, per tutta la durata del processo di revisione e successivamente ad esso.
3.4 I rapporti con il valutatore esterno sono gestiti direttamente dal Direttore che, per conto della Direzione della Rivista, ha preso in carico l’articolo.
3.5 La Direzione può procedere anche alla sostituzione del valutatore nel caso in cui il giudizio non sia espresso o possa essere espresso solo in termini incompatibili con la tempistica editoriale della Rivista.
3.6 Nei rapporti con i referee esterni, la Direzione potrà avvalersi di un membro del Comitato di Redazione, ma solo dopo aver provveduto a rendere anonimo il contributo.
3.7 Man mano, che sono individuati i valutatori esterni, è stilato un elenco, che viene custodito in modo riservato ed aggiornato dalla Direzione, per facilitare la futura individuazione di valutatori. Detto elenco viene pubblicato sul Sito Internet della Rivista e periodicamente aggiornato.
4. La Valutazione dei revisori
4.1 Il Valutatore esterno individuato dalla Direzione sottopone tempestivamente a revisione il contributo ricevuto ed esprime un parere in ordine alla sua pubblicazione sulla Rivista.
4.2 Il giudizio ha carattere discorsivo e sintetico ed ha ad oggetto: (a) la novità/originalità del contributo, (b) la metodologia seguita dall’autore, (c) la chiarezza e lo stile dell’esposizione. Il giudizio può contenere anche indicazioni confidenziali per la Direzione, che non vengono trasmesse all’autore.
4.3 Il giudizio può concludersi con: a) Indicazione di dignità di pubblicazione; b) Raccomandazione di non procedere alla pubblicazione; c) Richieste di revisione del contributo cui è subordinato il giudizio di dignità di pubblicazione.
4.4 Nell’ultima ipotesi prevista, la Direzione inoltra immediatamente all’autore, sempre in forma anonima, le richieste di revisione pervenute, invitandolo ad adeguare ad esse lo scritto. La Direzione verifica l’adeguamento del contributo alle richieste di revisione, eventualmente inviandolo di nuovo – se necessario e soprattutto in relazione alla quantità ed all’ampiezza delle revisioni richieste – al valutatore esterno che le ha formulate.
4.5 In ogni caso il giudizio anonimo del valutatore, escluse le eventuali annotazioni riservate alla Direzione, è portato a conoscenza dell’autore.
5. Archivio riservato della Rivista
5.1. Tutti gli atti relativi alla revisione, compreso le valutazioni preliminari della Direzione con le quali si stabilisce di non pubblicare gli articoli ad essa inviati, sono conservati in un archivio riservato, al quale hanno accesso esclusivamente i Co-direttori della Rivista.
5.2. Su richiesta dell’Anvur gli atti riservati saranno però resi accessibili, al fine di verificare la trasparenza della procedura di revisione, l’autonomia dei revisori e, in generale, l’assenza di conflitti di interesse.
6. Funzioni del Segretario della Rivista
Su delega dei Co-direttori della Rivista, tutta la documentazione ad essa relativa è custodita dal Segretario della Rivista.